Il Centro - 02 marzo 2009
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili per finita locazione.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, accogliendo il reclamo proposto contro l’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha riconosciuto l’applicabilità, nel caso concreto sottoposto al suo esame, dell’art. 1 del d.l. 20.10.2008, n. 158. Tale disposizione, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della l. 08.02.2007, n. 9, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei Comuni di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13.11.2003, sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione.
I requisiti per la sospensione sono:
- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 euro;
- presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
- figli fiscalmente a carico.