palazzo di giustizia americano

Il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di soggetti estranei allo stretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) presuppone il rapporto di convivenza con la vittima

(Cass. civ., sez. III, 16.03.2012, n. 4253).


cassazioneIl fatto illecito costituito dalla morte di un congiunto determina l’obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale solo quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto.

La perdita di un congiunto lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli. È, infatti, solo rispetto alla famiglia nucleare che l'ordinamento disciplina la tutela giuridica con diritti e doveri reciproci.

Per i soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora), il rapporto parentale risulta leso in caso di convivenza, che costituisce il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. In questo caso, infatti, assume rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno e lo stretto rapporto tra danneggiato primario e secondario consente di configurare la lesione del rapporto parentale.

Tali principi non si applicano nei casi di nonno-tutore o di nonno di minori, non convivente, in assenza di genitori.

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