palazzo di giustizia americano

Prima pagina - febbraio 2011

La morosità di alcuni condomini è un fenomeno molto diffuso nella pratica, che può determinare la paralisi dell'attività di gestione del Condominio, e comporta sempre un  aggravio di spese per gli altri condomini, costretti a scegliere tra il pagamento delle quote insolute e il pagamento delle spese processuali. Poiché la  Corte di Cassazione ha affermato che le quote dei condomini inadempienti non possono essere ripartite tra gli altri condomini, l'amministratore ha l'obbligo di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei condomini morosi. Questi ultimi, nel persistere nel proprio inadempimento, si espongono alla condanna, al  termine del processo, non solo al pagamento delle spese di difesa del Condominio (art. 91 c.p.c.), ma anche, qualora dovesse risultare che hanno agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, al risarcimento dei danni subiti dal Condominio (art. 96, c. 1, c.p.c.).

 

Nel mese di settembre 2006, due condomini si erano rifiutati di pagare le quote condominiali da ciascuno di essi dovute, pari ad euro 490,00 ed euro 210,00, e avevano proposto opposizione al decreto  ingiuntivo ottenuto dall'amministratore sostenendo che, poiché gli immobili di cui erano proprietari non venivano utilizzati, non erano tenuti al pagamento delle  spese per la tinteggiatura, l'illuminazione e la pulizia del vano scale. Il Tribunale di Teramo, pronunciandosi in sede di appello al termine di un processo durato quattro anni, ha condannato i due condomini al pagamento di una somma pari ad euro 9.000,00 ed euro 8.700,00 ciascuno.

 

Tale somma comprende le quote dovute maggiorate degli interessi legali, le spese di difesa del Condominio nel giudizio davanti al Giudice di Pace e in sede di appello, nonché il danno da lite  temeraria per la pretestuosità e infondatezza dell'opposizione. Il Giudice, dott. Giampiero Maria Fiore, ha condannato i condomini morosi al risarcimento del danno in favore del Condominio, in misura pari ad euro 1.000,00 ciascuno, per avere ostacolato l'attività dell'amministratore non contribuendo alle spese  condominiali e per avere strumentalizzato e abusato di tutti i mezzi processuali disponibili solo per sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni. L'abuso  del processo è oggi sanzionabile anche in base alla legge n. 69 del 18.06.2009, che attribuisce al Giudice il potere di condannare la parte soccombente, a titolo  punitivo, al pagamento di una ulteriore somma in favore della controparte (art.96, c.3, c.p.c.).

 

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