Il Centro - 9 dicembre 2011
Anche chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari è ammesso allo svolgimento di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
La legge n. 120 del 2010 ha introdotto la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con la prestazione del lavoro di pubblica utilità sia per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, c. 9bis, C.d.S.), sia per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, c. 8bis, C.d.S.). Il condannato al quale viene negata la possibilità di svolgere attività lavorativa in sostituzione della pena, perde benefici di notevole importanza, quali la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. Tale rifiuto appare lesivo dei principi costituzionali di parità di trattamento e di funzione rieducativa della pena.
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