palazzo di giustizia americano

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

(Tribunale di Montepulciano, sentenza del 21.01.2011)

Al termine del procedimento di merito, il Tribunale di Montepulciano ha confermato il provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c. che poneva a carico dei genitori l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne allontanatosi dall’abitazione familiare.
Secondo l’interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finchè i genitori dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente.
In termini di onere della prova, configurandosi il conseguimento dell’indipendenza economica quale fatto estintivo di un’obbligazione ex lege, incombe sui genitori che deducano la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto l’onere di provare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato a fronte di concrete occasioni lavorative.
In applicazione di tali principi, il Tribunale di Montepulciano, nel caso sottoposto al suo esame, ha confermato l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori per mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi gravante.

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