Sussiste il legittimo impedimento a comparire del difensore per la partecipazione al funerale della sorella
(Cass. pen., sez. VI, 22.08.2012, n. 32949).
Per la Suprema Corte l’assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento “materiale” a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale o ad altra causa che impedisca la presenza fisica del difensore per ostacoli di carattere logistico o sanitario, a prescindere da qualsiasi considerazione di situazioni che possano essere ritenute di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli sotto il profilo emotivo e umano.
Nel caso di specie, la morte di un “prossimo congiunto” è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro e non si comprende per quale ragione il difensore, al quale è attribuita una prestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto “umano e morale”.
L’assoluta impossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza sia prevista dalla legge, può, dunque, essere riferita anche a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera a essere giustificato per l’assenza dal luogo di esecuzione della prestazione.