Nel caso di inseminazione artificiale eterologa è ammissibile l’azione per il disconoscimento di paternità solo qualora non sia stato prestato, neppure implicitamente, il consenso alla fecondazione
(Cass. civ., sez. I, 11.07.2012, n. 11644).
In caso di violazione del divieto ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo, il coniuge convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare né l’azione di disconoscimento della paternità (soggetta a termine annuale di decadenza che decorre dal momento in cui il padre viene a conoscenza del concepimento per mezzo della fecondazione eterologa), né l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Ultime News
archivioNews >