Non risponde a titolo di ricettazione l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata
(Cass. pen., S.U., 08.06.2012, n. 22225).
L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto non risponde del reato di ricettazione ma di illecito amministrativo. Nell’ipotesi di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale, l’acquirente finale è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro. Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.