È valida la clausola del testamento con la quale il testatore si limiti a manifestare la volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei possibili eredi
(Cass. civ., sez. II, 25.05.2012, n. 8352).
Un testamento che contiene solo la clausola di diseredazione, con la quale il testatore esclude dalla propria successione alcuni tra gli eredi legittimari, senza fornire indicazioni riguardo alla istituzione di erede, è valido. Infatti, sottraendo i diseredati dal quadro dei successibili ex lege, il testatore restringe la successione legittima ai non diseredati, orientando così la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio, pur in assenza di una positiva attribuzione di beni o di una implicita istituzione di eredi.
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