Il genitore che non abbia riconosciuto il figlio naturale è tenuto al mantenimento fin dalla nascita e al risarcimento del danno non patrimoniale
(Cass. civ., sez. I, 10.04.2012, n. 5652).
L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso. La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento e implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento, con efficacia retroattiva dalla nascita del figlio.
La violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, comportando la lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 2 e 30 Cost.), configura un illecito civile e può dare luogo ad un’autonoma azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
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