palazzo di giustizia americano

3. I DIRITTI DEI LAVORATORI

3.1. Accesso all’occupazione e parità di condizioni di lavoro

Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di lavorare o di cercare un impiego in qualunque Stato membro.

Ai lavoratori che siano cittadini di uno Stato membro è garantita parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nell’accesso all’occupazione e nelle condizioni di lavoro; la conoscenza linguistica è un requisito che può essere richiesto solo se ragionevole e utile all’esecuzione dei compiti corrispondenti al posto di lavoro in questione.

Il cittadino europeo ha diritto a ricevere lo stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l’assistenza degli uffici di collocamento, la retribuzione, il congedo parentale, l’affiliazione alle organizzazioni sindacali, l’alloggio, la formazione, il licenziamento, la reintegrazione, la disoccupazione e l’accesso dei figli all’istruzione. 



3.2. Trattamento fiscale e benefici soci...


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