palazzo di giustizia americano

3. I DIRITTI DEI LAVORATORI

3.3. Sicurezza sociale

Il diritto dell’Unione europea garantisce il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Una persona che risiede sul territorio di uno Stato membro è soggetta agli stessi obblighi assicurativi e previdenziali e gode degli stessi vantaggi dei cittadini nazionali, senza alcuna discriminazione. In linea di principio, il regime di sicurezza sociale applicabile è uno solo, così che una persona possa beneficiare di una tutela adeguata senza essere soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri e senza dover versare un doppio contributo.

In linea di principio, per i lavoratori subordinati e autonomi si applica la legislazione dello Stato membro in cui viene svolta l’attività. Situazioni specifiche, quali il distacco temporaneo di lavoratori in un altro Stato membro e l’esercizio di un’attività subordinata in due o più Stati membri, oppure determinate categorie di lavoratori, come i dipendenti pubblici, sono disciplinate secondo criteri diversi da quello dell’effettiva sede di lavoro.

I periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono cumulabili al fine di ottenere prestazioni in un altro Stato membro. Tutte le prestazioni sono esportabili, possono, cioè, essere erogate a persone che risiedono in un altro Stato membro.

Le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale si applicano alla legislazione nazionale in materia di prestazioni di malattia, maternità e paternità, pensioni di vecchiaia, prepensionamento e prestazioni di invalidità, pensioni di reversibilità e assegni in caso di morte, indennità di disoccupazione, assegni familiari, prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.



 3.2. Trattamento fiscale e benefici soci...


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