I cittadini dell’Unione hanno il diritto di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri. Per i soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità imposta al cittadino dell’Unione è il possesso di un documento d’identità o di un passaporto valido.
Il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni, in particolare:
a) esercitare un’attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
b) disporre di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria in modo da non costituire un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
c) essere iscritto a un corso di studi e disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione sanitaria.
Qualsiasi cittadino europeo acquisisce il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni, purché egli non sia stato oggetto di una misura di allontanamento.
Il cittadino dell’Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In nessun caso la decisione può essere determinata da ragioni economiche.