Sono familiari del cittadino dell’Unione:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
Qualunque sia la loro nazionalità, i familiari hanno il diritto di raggiungere e di risiedere con il cittadino europeo.
I familiari cittadini di un Paese terzo hanno non solo diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto di ingresso e di ricevere quanto prima e con procedura accelerata un visto di ingresso gratuito di breve durata.
Per i soggiorni superiori a tre mesi, i familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio.
In determinate condizioni, il decesso, la partenza del cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato membro ospitante così come il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata non pregiudicano il diritto di soggiorno dei familiari.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il cittadino dell’Unione in un altro Stato, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente.