In base alla Direttiva Servizi, l’accesso a un’attività di servizi può essere subordinato al rilascio di un’autorizzazione soltanto in presenza di tre condizioni, ovvero quando:
a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;
b) la previsione di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;
c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori potrebbe risultare inefficace.
Le condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione devono essere non discriminatorie; giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e ad esso proporzionate; oggettive, trasparenti e accessibili.
Le procedure di rilascio delle autorizzazioni devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.
Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio. Per ogni domanda di autorizzazione le autorità competenti sono tenute a rilasciare una ricevuta, che deve contenere le seguenti informazioni:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come rilasciata.
Quando la domanda è presentata per via telematica, la ricevuta è inviata tramite posta elettronica. La conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso può essere imposta solo qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale.
Le autorizzazioni rilasciate ai fini dell’accesso o esercizio di attività di servizi sono, di norma, di durata illimitata e valide su tutto il territorio nazionale.
Limitazioni della durata delle autorizzazioni e restrizioni in merito all’ambito territoriale di validità delle stesse sono ammesse solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Il numero dei titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.
Quando il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le autorità competenti sono tenute ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali. La procedura deve presentare garanzie di imparzialità e di trasparenza. In particolare, i criteri e le modalità atti ad assicurare l’imparzialità della procedura devono essere predeterminati e resi pubblici e la loro osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. L’avvio della procedura, nonché il suo svolgimento e completamento, devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità.
Nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili è limitato, l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata e non può prevedere rinnovi automatici né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. La durata dell’autorizzazione così concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza oltre quanto necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti.