L’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. Poiché l’autorizzazione costituisce licenza di polizia, è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme di pubblica sicurezza e dei requisiti oggettivi relativi alla sorvegliabilità del locale.
Per il trasferimento di sede e per il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è sufficiente la presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. La SCIA non è ammissibile e resta ferma la necessità dell’autorizzazione espressa nel caso in cui l’attività venga trasferita da una sede ubicata in zona non sottoposta a programmazione a una sede ubicata in una zona tutelata nell’ambito della programmazione, nonché nel caso di trasferimento nell’ambito di zone tutelate.
Per lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o eventi locali straordinari è sufficiente la SCIA.
La somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari categorie di utenti (in particolare: la somministrazione al domicilio del consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; negli esercizi nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno; esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nei mezzi di trasporto pubblico) è soggetta a SCIA. Tali attività sono escluse dalla programmazione.