Un’impresa estera può svolgere la propria attività in Italia secondo diverse modalità.
Imprese e professionisti legalmente stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono svolgere la propria attività in Italia in modalità temporanea e occasionale in base alle autorizzazioni, abilitazioni e qualifiche professionali conseguite nello Stato di origine. Peraltro, in caso di attività subordinate al possesso di una qualifica professionale, potranno essere richiesti al prestatore di servizi alcuni adempimenti preliminari, quale una dichiarazione preventiva all’autorità competente.
Per l’esercizio di attività economica in forma stabile sul territorio italiano, l’impresa estera può costituire un’unità locale oppure un’organizzazione stabile (una nuova impresa o una sede secondaria di un’impresa stabilita in un altro Stato).
L’unità locale deve essere registrata presso la Camera di Commercio della Provincia in cui si intende avviare l’attività. Se l’attività svolta non ha carattere sostanziale, ma preparatorio dello sviluppo commerciale (promozione, pubblicità e altri atti non commerciali) e non sono compiute in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, l’impresa estera non sarà soggetta a tassazione nel territorio italiano.
La costituzione di una nuova impresa o di una sede secondaria richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di commercio. L’iscrizione è effettuata tramite ComUnica, la procedura che consente di assolvere tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempirà agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.
L’esercizio di alcune attività economiche è subordinato a un’autorizzazione o alla previa comunicazione (“Segnalazione certificata di inizio attività” - SCIA) all’autorità competente. Alcune attività economiche sono, altresì, soggette al possesso di una qualifica professionale.