L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo sono soggetti a SCIA, con possibilità di iniziare l’attività dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. Resta fermo l’obbligo di rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalla normativa vigente.
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività. In questi casi, non è richiesta la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.