Il diritto dell’Unione Europea consente agli operatori economici di offrire i propri servizi anche al di fuori dei confini nazionali e di svolgere la propria attività anche negli altri Stati membri.
Le modalità attraverso le quali le imprese e i liberi professionisti possono prestare servizi in Europa sono lo stabilimento, in via principale o secondaria, e la prestazione occasionale e temporanea. Nel primo caso, il prestatore offre i propri servizi in un altro Stato membro attraverso una sede fissa, con regolarità e continuità; nel secondo, opera all’estero in modo occasionale e limitato nel tempo, senza partecipare in modo stabile e continuo alla vita economica dello Stato membro ospitante.
In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la distinzione tra stabilimento e prestazione di servizi deve essere compiuta caso per caso, prendendo in considerazione non solo la durata, ma anche la regolarità, periodicità e continuità della prestazione di servizi.